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La Cassazione si esprime in tema di procreazione medicalmente assistita dichiarando l’applicabilità della normativa sullo status del soggetto nato con PMA anche se la fecondazione avviene dopo la morte del padre con seme crioconservato
Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 13000 del 15.5.2019
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di nascita tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita, l’art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del soggetto nato con PMA si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell’embrione, che in vita abbia prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso, successivamente non revocato, all’accesso a tali tecniche ed autorizzato la moglie o la convivente al detto utilizzo dopo la propria morte