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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La Cassazione, in tema di misure cautelari, ha stabilito che la circostanza secondo cui la persona offesa sia collocata presso una struttura protetta non è automaticamente ostativa all’applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa

Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 23472 del 28.5.2019
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La Sezione Terza della Corte di Cassazione Penale, con la Sentenza n. 23472 del 28 maggio 2019, ha chiarito che la circostanza per cui la persona offesa sia ospitata in struttura protetta, non solo non preclude a questa, una volta contenuto il pericolo di contatti con l’indagato a seguito dell’esecuzione della misura del divieto di avvicinamento di cui all’art. 282 ter c.p.p., di fare rientro nella casa familiare, ma non costituisce di per sé elemento ostativo all’applicazione della misura in vista di salvaguardare l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva nei termini rappresentati dal tribunale del riesame, essendo la misura tesa alla più completa tutela del diritto alla persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui si trova.

La norma in questione, infatti, riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime infatti una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetti alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni della sola sfera del lavoro degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili.