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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una patente di guida rilasciata da altro Stato membro dopo aver vietato al titolare di guidare nel proprio territorio. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 70 del 29 aprile 2021, sent. nelle cause C-47/20 F. / Stadt Karlsruhe e C-56/20 AR / Stadt Pforzheim. 

Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una patente di guida, semplicemente rinnovata in altro Stato membro, dopo aver vietato al titolare di guidare nel proprio territorio Esso non può, invece, apporre sulla patente alcuna menzione recante il divieto di guidare nel proprio territorio, poiché questa modifica rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare Nella causa C-47/20, un cittadino tedesco (F.) avente la sua residenza normale in Spagna, detiene dal 1992 una patente di guida spagnola (categorie A e B). Avendo circolato in Germania in stato di ebbrezza, egli è stato privato, per inidoneità alla guida, del diritto di guidare con detta patente. Inoltre, gli è stato vietato, per un periodo di quattordici mesi, di richiedere una nuova patente di guida. Durante detto periodo di divieto, nonché al termine di esso, le autorità spagnole hanno rinnovato più volte la patente di guida di F., rilasciandogli nuovi documenti. Qualche anno dopo la scadenza del periodo di divieto, F. ha depositato presso la città di Karlsruhe (Germania) una domanda volta ad ottenere il riconoscimento della validità della sua patente di guida spagnola.

La città di Karlsruhe ha respinto detta domanda, affermando che, secondo il diritto tedesco, F. doveva presentare una perizia medico-psicologica al fine di eliminare i dubbi circa la sua idoneità alla guida. Infatti, in Spagna egli non aveva ottenuto alcuna nuova patente di guida la cui validità dovesse essere riconosciuta ai sensi della direttiva concernente la patente di guida 1 , ma si era visto consegnare unicamente alcuni documenti volti a rinnovare la sua patente di guida iniziale. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), investita della controversia, ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia talune questioni in merito alla portata del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida sancito dalla direttiva.

Con la sua odierna sentenza in detta causa, la Corte di giustizia ricorda che il principio del riconoscimento reciproco si impone anche per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate all’esito di un rinnovo, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2 . La Corte indica, a tal riguardo, che uno Stato membro può, a causa di un’infrazione commessa nel suo territorio, rifiutarsi di riconoscere la validità della patente e stabilire i requisiti che il titolare deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio 3 . Per contro, qualora l’interessato si sia visto rilasciare nel suo Stato membro di residenza, dopo il decorso del periodo di divieto, una nuova patente di guida, il riconoscimento della validità di quest’ultima non può essere subordinato alla produzione di una perizia medico-psicologica 4 . Infatti, in una situazione di questo tipo, l’inidoneità alla guida è stata sanata dalla verifica dell’idoneità effettuata da un altro Stato membro al momento del rilascio di tale nuova patente di guida, dato che lo Stato membro del rilascio è tenuto, in tale sede, a verificare se il candidato soddisfi i requisiti minimi relativi all’idoneità fisica e mentale alla guida.

Tuttavia, il mero rinnovo di una patente di guida delle categorie A e B non può essere assimilato al rilascio di una nuova patente di guida, in quanto la direttiva non obbliga gli Stati membri a procedere, al momento del rinnovo, ad una verifica del rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida. Di conseguenza, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B che sia stata unicamente oggetto di rinnovo intende circolare, dopo essere stato privato, a seguito di un’infrazione stradale commessa su detto territorio, del diritto di guidare un veicolo su quest’ultimo, può rifiutarsi di riconoscere la validità di tale patente qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto nazionale per il recupero del diritto di guidare in tale territorio. In tal modo, può essere ridotto il rischio di incidenti stradali. Al titolare della patente di guida deve comunque essere consentito di fornire la prova che la sua idoneità alla guida è stata oggetto, al momento del rinnovo di tale patente, di un controllo che permetta di considerare che la sua inidoneità alla guida è stata revocata per effetto di tale rinnovo. Per contro, nella sua odierna sentenza in un’altra causa, C-56/20, la Corte sottolinea che le iscrizioni che compaiono sulla patente di guida rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare. Pertanto, un altro Stato membro non può apporre sulla patente, il cui modello è armonizzato in formato tessera plastificata, una menzione recante il divieto di guidare nel suo territorio. Esso ben può, tuttavia, rivolgersi allo Stato membro di residenza affinché quest’ultimo iscriva una tale menzione.

Inoltre, non risulta escluso che lo Stato membro di soggiorno temporaneo verifichi, segnatamente per via elettronica, in caso di controllo stradale nel suo territorio, se l’interessato sia stato oggetto di una misura che lo priva del suo diritto di guidare in tale territorio. Tale seconda causa riguarda un cittadino austriaco (AR), il quale contesta dinanzi al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg) la decisione della città di Pforzheim (Germania) recante l’ingiunzione di presentare la sua patente di guida austriaca affinché vi sia apposta una menzione dell’invalidità di quest’ultima per il territorio tedesco, nel quale gli è stata revocata l’autorizzazione alla guida a motivo del fatto che egli aveva guidato un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.