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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Una domanda di protezione internazionale non può essere ritenuta inammissibile solo perché un altro Stato ha respinto una precedente domanda di asilo della stessa persona. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 87 del 20 maggio 2021, sent. nella causa C-8/20 L. R./Bundesrepublik Deutschland.

Una domanda di protezione internazionale non può essere ritenuta inammissibile solo perché la Norvegia ha respinto una precedente domanda di asilo della stessa persona.

Sebbene, infatti, detto Stato terzo partecipi parzialmente al sistema europeo comune di asilo, esso non può essere equiparato a uno Stato membro Nel 2008 L. R., cittadino iraniano, presentava una domanda di asilo in Norvegia. La sua domanda veniva respinta e lo stesso veniva consegnato alle autorità iraniane. Nel 2014, L. R. ha presentato un’ulteriore domanda in Germania. Dal momento che il regolamento Dublino III, che consente di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, è attuato anche dalla Norvegia, le autorità tedesche hanno contattato le autorità di detto Paese per chiedere loro di prendere in carico L. R. Queste ultime tuttavia hanno rifiutato, ritenendo che la Norvegia non fosse più competente per l’esame della sua domanda, conformemente al regolamento Dublino III. Successivamente, le autorità tedesche hanno respinto la domanda di asilo di L. R. in quanto inammissibile, considerando che si trattava di una «seconda domanda» e che non ricorrevano le condizioni necessarie per giustificare, in una siffatta ipotesi, l’avvio di una nuova procedura d’asilo. L. R. ha quindi proposto ricorso contro detta decisione dinanzi allo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, Germania). In tale contesto, quest’ultimo ha deciso di adire la Corte per ottenere chiarimenti sulla nozione di «domanda reiterata», definita nella direttiva 2013/32.

In effetti, gli Stati membri possono respingere una domanda reiterata in quanto inammissibile qualora essa non menzioni elementi o risultanze nuovi. Per lo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, certamente, dalla direttiva «procedure» risulta che una domanda di protezione internazionale non può essere qualificata come «domanda reiterata» qualora la prima procedura che ha condotto a un rigetto abbia avuto luogo non in un altro Stato membro dell’Unione, bensì in uno Stato terzo. Tuttavia, a suo avviso, detta direttiva dovrebbe essere interpretata in maniera estensiva, tenuto conto della partecipazione della Norvegia al sistema europeo comune di asilo, in virtù dell’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia, di modo che gli Stati membri non sarebbero obbligati a espletare una prima procedura di asilo completa in una situazione come quella di cui trattasi.

Nella sua sentenza odierna, la Corte non condivide tale analisi e dichiara che il diritto dell’Unione 6 osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale a motivo del fatto che l’interessato aveva presentato una precedente domanda, diretta a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, in uno Stato terzo che attua il regolamento Dublino III, conformemente all’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia, e che detta domanda era stata respinta. Giudizio della Corte La Corte ricorda che una «domanda reiterata» è definita nella direttiva «procedure» come un’«ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente».

Orbene, si evince chiaramente da detta direttiva, da un lato, che una domanda rivolta a uno Stato terzo non può essere intesa come una «domanda di protezione internazionale» e, dall’altro, che una decisione adottata da uno Stato terzo non può rientrare nella definizione di «decisione definitiva». Pertanto, l’esistenza di una precedente decisione di uno Stato terzo, che abbia respinto una domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non consente di qualificare come «domanda reiterata» una domanda di protezione internazionale rivolta dall’interessato a uno Stato membro dopo l’adozione di tale decisione precedente. La Corte aggiunge che l’esistenza di un accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia è irrilevante al riguardo.

Infatti, se è vero che, in forza di tale accordo, la Norvegia attua talune disposizioni del regolamento Dublino III, ciò non vale per le disposizioni della direttiva 2011/95, o della direttiva «procedure». Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi, certamente, lo Stato membro presso il quale l’interessato ha presentato un’ulteriore domanda di protezione internazionale può, se del caso, chiedere alla Norvegia di riprendere in carico l’interessato. Tuttavia, qualora una siffatta ripresa in carico non sia possibile o non avvenga, lo Stato membro di cui trattasi non è comunque legittimato a ritenere che l’ulteriore domanda costituisca una «domanda reiterata», e possa, se del caso, essere dichiarata inammissibile. Inoltre, anche supponendo che il sistema di asilo norvegese preveda un livello di protezione dei richiedenti asilo equivalente a quello previsto dal diritto dell’Unione, tale circostanza non può condurre a una diversa conclusione. Infatti, da un lato, emerge chiaramente dalla formulazione delle disposizioni della direttiva «procedure» che, allo stato attuale, uno Stato terzo non può essere equiparato a uno Stato membro, ai fini dell’applicazione del motivo di inammissibilità di cui trattasi. Dall’altro, una siffatta equiparazione non può dipendere, con il rischio di pregiudicare la certezza del diritto, da una valutazione del livello concreto della protezione dei richiedenti asilo nello Stato terzo di cui trattasi.