ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Trasferimento per incompatibilità ambientale di un poliziotto per rapporto di affinità con esponenti di spicco della malavita locale.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 7 gennaio 2020, n. 118.

E’ legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale, ex art. 55, comma 4, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, di un sovrintendente capo della Polizia di Stato per l’esistenza di un rapporto di affinità tra il dipendente ed alcuni esponenti di spicco della malavita locale, senza che si debba comparare i contrapposti interessi pubblici e privati del dipendente, della tutela del prestigio e della tutela della vita familiare (1).

(1) Ha ricordato la Sezione che ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è significativa l'origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'amministrazione sia messo in pericolo (Cons. St., sez. III, n. 3784 del 2018; id., sez. VI, n. 731 del 2009).

Ha aggiunto che competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito. Discrezionalità riconosciuta come caratterizzata da maggiore ampiezza rispetto a quella di cui gode l’Amministrazione nei confronti degli altri pubblici dipendenti, proprio in ragione della tutela dell’interesse a che una funzione come la pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti.

Nella specie la Sezione ha giudicato il trasferimento legittimo a nulla rilevando: la cessazione della convivenza del cognato del poliziotto con la sorella di un noto capo clan; le frequentazioni solo formali con i cognati della moglie; il comportamento ineccepibile del militare nello svolgimento dell’attività di servizio, e, finanche, la sua solerzia nel rappresentare all’amministrazione la situazione di fatto.

Infine, la Sezione ha chiarito che nell'adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato, l'amministrazione non è tenuta né ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli uffici derivanti dal trasferimento (tanto che i trasferimenti, ai sensi dell'art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335 del 1982, possono essere disposti anche in soprannumero); né ad esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente (Cons. St., sez. III, n. 4368 del 2013); né, infine, a ponderare in concreto i contrapposti interessi pubblici e privati, della tutela del prestigio e della tutela della vita familiare del dipendente, essendo la valutazione delle esigenze di servizio e delle situazioni di famiglia prevista dal comma 3 del citato art. 55 solo per il trasferimento d'ufficio (contra, Cons. St., sez. III, n. 4368 del 2013).