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Termine decadenziale per la chiamata del terzo garante nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pronuncia del TRGA Trento.
TRGA Trento, sent. del 3 ottobre 2023, n. 147.
Nel processo amministrativo, quantomeno laddove si tratti di controversie che abbiano a oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’istanza di autorizzazione dell’Amministrazione intimata a chiamare in causa il terzo garante è disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 39 c.p.a. con gli articoli 106, 167 e 269 c.p.c., con la conseguenza che l’istanza stessa dev’essere depositata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni previsto dall’articolo 46 c.p.a. per la costituzione delle parti intimate, in quanto le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato.