Ultimissime

Il Tar Campania si esprime in tema di abusi edilizi su beni demaniali.
Tar Campania - Napoli, Sez. VII, sent. del 5 ottobre 2020, n. 4266.
L’abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 del DPR n. 380/01 (richiamato nell’ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione “contra legem”, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196).
La disciplina di cui all’art. 35 D.P.R. 380/201, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 T.U. dell’edilizia e che non prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l’altro, che la norma non lascia all’ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso (T.A.R, Liguria, sez. I, 5.6.2014, n. 873).
In altri termini, una volta accertato il carattere abusivo dell’opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l’amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell’art. 31 T.U. Edilizia, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell’avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto.