ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il TAR Reggio Calabria si esprime su alcune questioni processuali in materia di opposizione alla mancata ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.

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TAR Reggio Calabria, Sez. II, ord. del 3 novembre 2022, n. 1928-

Qualora, in sede di decisione, il collegio nulla disponga, l’ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione si deve intendere tacitamente confermata, atteso che spetta al giudice procedente il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e di negarlo allorché i presupposti non sussistano.

Qualora il giudice amministrativo definisca il ricorso con sentenza immediata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., esso deve anche decidere sulla richiesta di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato che non sia stata esaminata in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione; ove tale decisione sia contenuta nella sentenza, essa, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, può essere impugnata dalla parte cui il beneficio sia stato negato con il ricorso previsto dall’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nel caso in cui, avverso il decreto di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, sia stato proposto il ricorso previsto dall’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel processo amministrativo il procedimento da seguire è il rito ordinario con trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all’art. 87 c.p.a., e previa notificazione del ricorso all’amministrazione finanziaria che è da individuare nel Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

In assenza di una specifica norma sul punto e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sui giudizi bifasici, i componenti del collegio che hanno deliberato sull’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non sono obbligati ad astenersi dal giudizio di opposizione, atteso che solo quest’ultimo ha natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Deve ritenersi scusabile l’errore della parte che abbia depositato il ricorso senza prima notificarlo al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, attese la frammentarietà e la lacunosità della normativa in materia di opposizione alla

decisione del giudice amministrativo di non ammettere la parte al patrocinio a spese dello Stato, nonché la mancanza di giurisprudenza in merito.