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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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E’ illegittimo il silenzio inadempimento serbato dal MIUR sull'istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania.

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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

SENTENZA N. 07295/2019 REG.PROV.COLL

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Roma (Sez.III Bis) ha accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento presentato dalla ricorrente che aveva fatto, presso il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca, domanda di riconoscimento del titolo professionale ai fini dell’esercizio della professione di insegnante nella scuola secondaria superiore conseguito in Romania ai sensi del D.Lgs.n.206/2007.

Il TAR ha ritenuto che nella fattispecie si fosse formato il silenzio inadempimento, essendo decorso inutilmente il termine massimo di tre mesi (quattro mesi qualora vi siano richieste d’integrazione da parte dell’Amministrazione) previsto dall’art.16, co. 6 del D.Lgs. n. 206/2007, il quale stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e i trenta giorni ulteriori, previsti dal co. 2 dello stesso articolo, per richiedere le eventuali necessarie integrazioni.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza, ha dichiara illegittimo il silenzio inadempimento serbato dal Miur e per l’effetto ha ordinato di provvedere entro trenta giorni all’emanazione del provvedimento conclusivo nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 206/2007, condannando l’Amministrazione resistente alla corresponsione delle spese di lite.