ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 06 - Giugno 2026

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Il TAR Lazio si esprime sulla revoca delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e sul principio di personalità.

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TAR Lazio, Sez. I ter, sent. del 5 maggio 2026, n. 8218.

In materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza vige il principio di personalità di cui all’art. 8 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in forza del quale i titoli autorizzatori sono rilasciati “intuitu personae” sulla base della verifica dei requisiti soggettivi, morali e professionali del titolare o del legale rappresentante dell’ente, e non costituiscono meri titoli oggettivi riferibili all’impresa. Ne consegue che l’autorizzazione di polizia si configura come un provvedimento strettamente collegato all’affidabilità complessiva del soggetto (persona fisica) che ne assume la responsabilità, la cui condotta deve garantire, in maniera continuativa, il corretto esercizio dell’attività autorizzata, nonché il rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e che il venir meno dell’affidabilità soggettiva da parte dell’amministratore unico della società, ai sensi dell’art. 11 t.u.l.p.s., legittima l’amministrazione a disporre la sospensione o la revoca delle autorizzazioni allo stesso rilasciate, anche in via unitaria, non essendo possibile circoscrivere il difetto dei requisiti personali a una singola attività autorizzata.