Ultimissime

Sussistenza dell'aggravante se la cessione di sostanza stupefacenti è avvenuta in prossimità di un ospedale. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 11 maggio 2022, n. 18523.
I Giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lettera g), d.P.R. 309/1990 ("se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti") in considerazione del fatto che, secondo le risultanze istruttorie, le plurime cessioni di sostanza stupefacenti contestate erano avvenute nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale di Manerbio. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R.. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente si sia verificata all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti (Sez 6 ,n. 1666 del 11/12/2019, dep.16/01/2020, Rv.277588 - 01; Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017,dep.05/05/2017, Rv.270003 - 01). Questa Corte ha anche precisato che la finalità della disposizione va individuata nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive (in tal senso Sez. 4, n. 3786 del 19/01/2016, Terrezza e altro, non massimata sul punto).
La disposizione è volta a sanzionare con maggior rigore l'aver cagionato una particolare condizione di pericolo, integrata dall'esercizio di attività di cessione di stupefacente in situazioni di prossimità a determinate categorie di soggetti che frequentano dette strutture (Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017,dep.05/05/2017, Rv.270003 - 01, cit); l'intento del legislatore, si è ribadito, è quello di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all'interno o in prossimità di insediamenti in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l'id quod plerumque accídit, numerosi soggetti "deboli" o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti (Sez.3, n. 39162 del 21/09/2021, Rv. 282375 - 01); per la sussistenza della circostanza aggravante di cui trattasi è, quindi, necessaria l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, dovendosi escludere che essa possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione (cfr. Sez. 4, n. 3786 del 19/01/2016, Terrezza e altro, Rv. 265739; Sez. 6, ord. n. 28316 del 03/06/2003, Rv. 225683).
Si è osservato, inoltre, che il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano (cfr. Sez. 4, n. 51957 del 24/11/2016, Calandra, Rv. 268780); in particolare, il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono essere ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità (Sez.6, n. 27458 del 14/02/2017, Rv.270160 - 01). Né, infine, è necessario per la sussistenza della circostanza aggravante in esame che l'offerta o la cessione della sostanza sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti, essendo sufficiente, in coerenza con la ratio dell'aggravante basata sul maggior rischio innescato dalla condotta del reo, che l'offerta o la cessione della sostanza si sia verificata all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma (Sez.6, n.1666 del 11/12/2019, dep.16/01/2020, Rv.277588 - 01).