Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sul potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome come espressione del diritto all'identità personale.
Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 27 maggio 2025, n. 4578.
In forza di quanto previsto dall'art. 89 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 la valutazione del prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante, da circostanziare nell'istanza, con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale.
Sebbene la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo e la p.a. disponga del potere discrezionale in merito all’accoglimento o meno dell'istanza, a fronte di deduzioni precise dell’istante che rivendichi la tutela della propria identità personale, anche mediante l’attribuzione del nome che lo contraddistingue e identifica nella comunità, l’amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico, ostative all’accoglimento dell'istanza; il diritto al nome è infatti tutelato dall'art. 2 Cost., in quanto afferente al diritto all'identità personale, oltre che dall'art. 7 della Carta di Nizza, entrata a pieno titolo nel diritto primario dell’Unione Europea, in forza della nuova formulazione dell’art. 6 del Trattato UE.
È illegittimo il diniego opposto dalla prefettura all'istanza presentata da una neocittadina di origine romena che ha richiesto il cambio del cognome da nubile in favore di quello del marito - in conformità alle tradizioni e alla legislazione del proprio paese di origine - senza adeguato contemperamento degli opposti interessi e congrua motivazione circa il preponderante interesse pubblicistico al mantenimento (rectius: riesumazione) del cognome paterno; l'imposizione del cognome paterno, a fronte della ventennale spendita del cognome del coniuge e della sua identificazione personale con lo stesso, arreca infatti un vulnus al diritto all’identità personale, quale diritto della personalità intimamente inerente all’individuo.