Ultimissime
La Suprema Corte si esprime sul ricorso per cassazione della parte civile proposto ai sensi dell’art. 576 cpp.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 3 febbraio 2026, n. 4518.
La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.
