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La Suprema Corte si esprime sul reato di occupazione del suolo demaniale marittimo previsto dall’art. 1161 cod. nav.
Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 2 agosto 2022, n. 30423.
La Terza sezione penale, in tema di reato di occupazione del suolo demaniale marittimo previsto dall’art. 1161 cod. nav., ha escluso che l’art. 1, comma 246, legge n. 145 del 2018, il quale prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei termini di scadenza della rimozione dei manufatti amovibili validamente autorizzati, abbia efficacia retroattiva, non essendo questa prevista dalla legge, né avendo tale disposizione modificato gli elementi costitutivi del reato.