ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 09 - Settembre 2026

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La Suprema Corte si esprime sul diritto dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile di percepire una quota del TFR dovuto all’ex coniuge obbligato.

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Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 18 luglio 2025, n. 20132.

La Sezione Prima civile, affrontando una controversia relativa agli effetti economici derivanti dalla pronuncia di cessazione degli effetti civile del matrimonio, nella quale, in particolare, si discuteva del diritto dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile di percepire una quota del TFR dovuto all’ex coniuge obbligato, pur se questi - prima dell’inizio del giudizio di divorzio - aveva destinato l’indennità di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare, ha stabilito che il disposto dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.