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Sulla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore in sede di commissione giudicatrice
TAR LAZIO, Sezione Terza, sentenza n. 6725 del 15 giugno 2018
La Terza Sezione del TAR Lazio viene adita con ricorso, proposto dalla sig.ra C. R. M. contro il Cnr e nei confronti di C. P. e LN. D. al fine di ottenere l’annullamento della graduatoria del concorso per il conferimento di complessivi 16 posti per il profilo professionale di primo tecnologo - II livello - relativa al settore tecnologico “Organizzativo/gestionale - giuridico-amministrativo”, lamentando, in particolare, la ricorrente quanto segue: “Violazione del bando eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione”.
A tal riguardo, il Collegio osserva che le valutazioni formulate, nelle prove di concorso, dalle commissioni giudicatrici costituiscono “espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile”.
Alla luce della predetta considerazione, il Decidente non può intervenirenell’area riservata alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore epertanto, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione giudicatrice ad eccezione dell’ipotesi in cui il giudizio appare viziato “sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e, tuttavia, al tempo stesso illogica.”; ed ancora, i giudici ricordano il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: “(sentenze n. 07365/2017 e n. 11138/2016)…la predeterminazione dei criteri, ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione esaminatrice nell’ambito del perimetro generale delineato dal bando; essa pertanto può stabilire il punteggio attribuibile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3855 del 27.6.2011) ripartendo il punteggio assegnato ad una categoria di titoli, tra le varie sottocategorie nelle quali quella più generale può essere scomposta (cfr. TAR per il Lazio, Sez. III n. 09419/2014 del 4.9.2014). L’esercizio di tale discrezionalità è sottratto al controllo di legittimità di questo giudice, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, salvo che l’esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, o errore di fatto”.
In conclusione, il TAR rigetta il ricorso proposto dalla sig.ra C. R. M. in quanto ritiene che non si possa sindacare sul punteggio riconosciutole in graduatoria da parte della Commissione giudicatrice.