Ultimissime

Sul potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza
CONSIGLIO DI STATO, Sezione Sesta, sentenza n. 3913 del 25 giugno 2018
Il Consiglio di Stato viene adito con ricorso proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto contro la sig.ra U. C. al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR per la Puglia in merito ad un decreto, pronunciato dalla Soprintendenza, concernente l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Ugento, relativa al mantenimento, per l’intero anno solare, del chiosco dello stabilimento balneare in questione.
In occasione della sentenza n. 3913/2018, i giudici del Collegio si pronunciano sul potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza, soffermandosi su un aspetto particolare, offerto dall’esame del caso di specie, ovvero la pronuncia di annullamento del nulla-osta paesaggistico disciplinato, dapprima, dall’art. 1, l. n. 431/1985, indi, dall’art. 151 d.lgs. n. 490/1999 e, infine, limitatamente al periodo transitorio, dall’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. n. 42 del 2004.
Nel periodo precedente all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’annullamento del nulla osta de quo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cnf. Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4746e Ad. Plen, sent. n. 9 del 2001) non determinava un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dall’Amministrazione competente o da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si concretizzava in una verifica di legittimità, che abbracciava tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere.
Il Collegio osserva, applicando l’anzidetto principio di diritto,che in sede di esame dell’impugnato provvedimento sovrintendentizio di annullamento, debba escludersi l’ipotesi di un eventuale superamento dei limiti del “controllo” di legittimità, avendo l’Amministrazione statale ravvisato nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune un’evidente insufficienza sia d’istruttoria sia di motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici dei luoghi.
Nello specifico, il Collegio precisa che l’Amministrazione statale ha rilevato soltanto un tipico vizio di legittimità dell’atto, concernente l’eccesso di potere per carenza di motivazione e d’istruttoria in ordine all’impatto dell’opera sui valori paesaggistici tipici dell’area sottoposta a vincolo e precisamente i giudici del Collegio osservano che: “l’impugnato provvedimento di annullamento non può ritenersi illegittimo, poiché l’autorità soprintendentizia, lungi dal sovrapporre la propria valutazione a quella dell’ente locale, ha rilevato – con una considerazione di natura assorbente rispetto alla questione, di merito amministrativo, della natura maggiormente impattante (o meno) del mantenimento della struttura per l’intero periodo annuale, rispetto alla sua limitazione al periodo stagionale – l’indebita inconsistenza del giudizio di compatibilità da quest’ultimo espresso nell’ambito dell’annullata autorizzazione, rilasciata senza una compiuta ed effettiva valutazione dell’impatto dell’opera sul definitivo assetto dei valori paesaggistici oggetto di tutela.”
In conclusione, i giudici del Consiglio di Stato statuiscono che: “deve essere respinto il ricorso di primo grado, incentrato sui vizi di difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità del provvedimento annullatorio soprintendentizio e di violazione di legge per superamento dei limiti del sindacato di legittimità posti al potere di annullamento della Soprintendenza (...).”