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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Gli Stati membri possono autorizzare l’accesso parziale alle professioni (anche sanitarie) che rientrano nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 24 del 25 febbraio 2021, sent. nella causa C-940/19.

Gli Stati membri possono autorizzare l’accesso parziale ad una delle professioni che rientrano nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, tra le quali figurano talune professioni sanitarie La distinzione deve essere effettuata tra i «professionisti» che beneficiano del riconoscimento automatico e le «professioni» per le quali può essere istituito l’accesso parziale Tra diverse organizzazioni professionali del settore sanitario 1 , da un lato, e il Ministro della Solidarietà e della Sanità, il Ministro dell’Insegnamento superiore, della Ricerca e dell’Innovazione, nonché il Primo ministro (Francia), dall’altro, pende una controversia in merito ad atti regolamentari che riguardano taluni aspetti dell’accesso parziale alle professioni sanitarie. È prevista infatti la possibilità di un accesso parziale all’insieme delle professioni sanitarie, incluse le professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

Il Conseil d’État (Francia) chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in ordine alla questione se la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2 escluda che uno Stato membro instauri la possibilità di un accesso parziale ad una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalla stessa direttiva. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che la direttiva prevede, riguardo ai titoli di formazione di medico, infermiere generalista, dentista, veterinario, ostetrico e farmacista, un sistema di riconoscimento automatico dei titoli di formazione basato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione. Essa precisa, tuttavia, che sono esclusi dall’accesso parziale previsto dalla direttiva i professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali e non le professioni interessate da tale riconoscimento automatico. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha inteso distinguere l’impiego dei termini «professioni» e «professionisti». Essa ricorda, poi, che, in caso di motivi imperativi di interesse generale, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di negare l’accesso parziale, in particolare per le professioni sanitarie, qualora esse abbiano implicazioni in materia di sanità pubblica o di sicurezza dei pazienti.

Le professioni sanitarie includono, in particolare, professioni interessate dal riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, come quelle di medico, infermiere generalista, dentista, veterinario, ostetrico e farmacista, che beneficiano del riconoscimento automatico. Pertanto, la possibilità che l’accesso parziale a tali professioni sia negato presuppone che, in linea di principio, l’accesso parziale ad esse non sia escluso. Secondo la Corte, tale accesso parziale risponde, da un lato, all’obiettivo generale dell’abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi e, dall’altro, all’obiettivo più specifico di concedere al professionista che lo richieda l’accesso parziale qualora, nello Stato membro ospitante, le attività interessate rientrino in una professione il cui ambito d’attività sia più vasto che nello Stato membro d’origine e le differenze tra i settori di attività siano così ampie da rendere necessario esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e di formazione per colmare le sue lacune.

La Corte constata anche che, in assenza di una possibilità d’accesso parziale alle professioni sanitarie prima elencate, un gran numero di professionisti sanitari qualificati in uno Stato membro per esercitarvi talune attività rientranti in una delle suddette professioni, ma non corrispondenti, nello Stato membro ospitante, ad una professione esistente, continuerebbero a doversi confrontare con ostacoli alla loro mobilità. Di conseguenza, la direttiva comporta che i professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali abbiano accesso alla totalità delle attività coperte dalla professione corrispondente nello Stato membro ospitante e che non sono quindi interessate dall’accesso parziale. Per contro, tale disposizione non implica che le professioni non siano interessate dall’accesso parziale. La Corte trae da ciò la conclusione che la direttiva non osta a una normativa che ammette la possibilità di un accesso parziale ad una delle professioni rientranti nel meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto da tale direttiva.