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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Giurisprudenza Civile



Squilibrio contrattuale ed esigenze di tutela

Di Valentina Praticò.
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA CIVILE – ORDINANZA 7 febbraio 2019, n. 3679

Di VALENTINA PRATICO’

Squilibrio contrattuale ed esigenze di tutela

Con l’ordinanza che qui si annota, la Suprema Corte di cassazione è chiamata ad esprimere la propria posizione in ordine alla validità dei cosiddetti contratti “4 You”, coi quali gli istituti bancari provvedono alla concessione di un mutuo destinato esclusivamente all’acquisto di specifici strumenti finanziari, a garanzia della restituzione della somma mutuata. Sulla validità di siffatte modalità di esercizio dell’autonomia negoziale, i Giudici supremi hanno avuto modo di esprimersi reiteratamente, negando cittadinanza a tale categoria giuridica, posto che già circa dieci anni orsono, con sent. n. 1584 del 3 febbraio 2012, Questi dichiaravano che tale congegno contrattuale si ponesse in evidente ed insanabile contraddizione con il reticolato normativo del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, il quale reca imprescindibili obblighi comportamentali per i professionisti operanti nel settore, chiamati ad agire in conformità a precise regole di diligenza, correttezza e trasparenza, accertando, altresì, che l’operazione proposta sia adeguata al profilo di rischio del cliente. In particolare, nel ragionamento dei Giudici, veniva statuito che la struttura genetica di siffatte operazioni finanziarie fosse approntata in modo tale da minacciare le fondamenta della stabile struttura costruita dagli artt. 37 e 38 Cost., in materia di tutela del risparmio e di incentivo delle forme di previdenza, anche privata, nonché del disposto dell’art. 30 TUIF. Siffatta illiceità era da ascrivere alle peculiari operazioni che lo schema del contratto in esame imponeva di compiere, posto che, per realizzare concretamente il quadro di interessi cui esso mirava, ancorché a esclusivo vantaggio del soggetto forte dell’operazione economica qui descritta, sarebbe stato sufficiente che la banca acquistasse, senza vincoli di mandato, l'immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario e lucri gli interessi restitutori. Per converso, il sottoscrittore maturava il premio del proprio investimento solo alla scadenza del contratto e solo se questo era risultato attivo. 2 Tale “modus agendi” si presentava, quindi, in palese antitesi con le cautele che l’art. 30 TUIF impone di adottare, laddove esso statuisce che “L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore” e che “per i contratti sottoscritti a decorrere dal primo settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e la medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede”. Ciò nonostante, il problema discendeva anche dalla constatazione che tali negozi giuridici non precisassero né il rendimento né le caratteristiche dei prodotti di investimento acquistati, incuranti gli operatori finanziari di avvertire i clienti del fatto che talvolta il rischio in gioco fosse considerevole. Tra l’altro, a giudizio della Corte, l’impalcatura contrattuale dei contratti 4you era strutturata in modo tale da infliggere al cliente una perdita altamente probabile, perché i titoli presentavano un rendimento medio inferiore al tasso d’interesse da pagare sul mutuo. A tutto ciò, si univa, infine, la constatazione che anche l’esercizio del diritto di recesso si rivelasse molto complicato, prevedendosi penali di importo superiore a quello del finanziamento, anche nel caso in cui alcune rate fossero già pagate. Tali conclusioni, sebbene non esplicitamente ma comunque sostanzialmente, impregnano il ragionamento alla base della recente pronuncia del Collegio di legittimità in materia, che prende avvio dalle quattro doglianze, assorbite, poi, tutte nella prima, presentate dal soggetto soccombente tanto in primo che in secondo grado, avverso la decisione della Corte d’appello di Firenze che respingeva la declaratoria di nullità del contratto denominato «4You». In argomento, i Giudici della Corte di cassazione affermano, come si evince già dalle prime note rese nel considerato in diritto, che tale fattispecie negoziale presenti gravi iniquità a carico della parte debole del sinallagma di tipo For you, poiché su di essa soltanto ricadono i rischi conseguenti ad un difetto di trasparenza nella gestione dell’operazione. 3 Siffatta statuizione rappresenta, dunque, il precipitato della ormai consolidata giurisprudenza che si è uniformemente cristallizzata sulla ritenuta necessità di esclusione dal novero dei contratti meritevoli di tutela del contratto 4you, in quanto contrastante con i principi regolatori della disciplina in materia di risparmio e di tutele previdenziali. La Corte fa proprie, dunque, le soluzioni cui era addivenuta precedentemente quando aveva ritenuto che tale schema contrattuale si fondasse sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore» (Cass. 26057/2017). La giustificazione addotta dal controricorrente, che qualificava tale operazione come pienamente lecita non può, quindi, condividersi, sul presupposto che essa non si palesi realmente quale «erogazione di un finanziamento a lungo termine dalla Banca al cliente per l'acquisto immediato di strumenti finanziari», con data di rimborso pari a quella del contratto, e, per altra parte, da uno o più fondi di investimento, dovendo, per converso, rilevarsi come il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è «radicalmente disatteso, non a causa dell’imponderabile e non preventivabile andamento dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ma in ragione della congerie di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose» (così Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900). Da ciò, va dunque desunta l’impossibilità di riconoscere la liceità del contratto in oggetto, in quanto la composizione del piano finanziario dell'operazione «4 You» articolata in una serie di operazioni necessariamente interdipendenti, quali il finanziamento, l'acquisto di obbligazioni, la sottoscrizione dì quota di un fondo di investimento, la costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota, non risulta «sussumibile nella fattispecie normativa richiamata, riguardante una mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso» (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1584).