ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Le Sezioni Unite si esprimono sul rapporto giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto la revisione dei prezzi negli appalti pubblici.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 12 ottobre 2020, n. 21990.

L'articolo 133, primo comma, lettera e), n. 2, c.p.a. non è stato inteso, nella giurisprudenza del riparto, come conferente al giudice amministrativo qualunque controversia relativa alla revisione dei prezzi degli appalti pubblici per servizi ad esecuzione continuata o periodica, sviluppandosi un'applicazione (peraltro non del tutto uniforme, ma sovente plasmata dai casi specifici) del criterio fondato sulla sussistenza o meno di esistenza ed esercizio di potere, per tutela dei correlati pubblici interessi.

Mentre, infatti, qualora per la revisione dei prezzi le parti del contratto pubblico non abbiano pattuito alcuna clausola la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si dispiega sine dubio, fronteggiandosi solo l'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione (cfr., p. es., S.U. 20 aprile 2017 n. 9965; S.U. ord. 26 settembre 2011 n. 19567; S.U. 12 luglio 2010 n. 16285), la problematica si accende laddove nel regolamento negoziale una specifica clausola sia stata inserita, dovendosi allora vagliarne il contenuto per apprenderne gli effetti sul rapporto tra le parti, prospettandosi l'alternativa tra la permanenza di una posizione di potere della committente e il raggiungimento di una piena pariteticità dei contraenti.

D'altronde, ai fini del riparto della giurisdizione le Sezioni Unite di questa Suprema Corte sono - anche - giudice del fatto, per cui "possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione" tenendo conto che comunque le risultanze processuali, ex articolo 386 c.p.c., vanno considerate "come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla causa petendi e al petitum sostanziale della stessa" (così, da ultimo, ben descrive la cognizione del giudice del riparto - che naturalmente non condiziona l'esito successivo del merito - S.U. 28 maggio 2020 n. 10080, sulla scorta di S.U. 5 novembre 2019 n.28332; cfr. pure S.U. ord. 10 settembre 2019 n. 22575 e S.U. 31 gennaio 2008 n. 2276).