ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 03 - Marzo 2026

  Ultimissime



Le Sezioni Unite si esprimono sulle conseguenze relative alla trasmissione dell’impugnazione a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi.

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Corte di Cassazione, SS.UU, sent. del 18 febbraio 2026, n. 6565.


Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso.