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Risoluzione o recesso per inadempimento contrattuale. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. II, ord. del 8 giugno 2022, n. 18392.
Ai sensi dell’art. 384, co. 1 c.p.c., è enunciato il seguente principio di diritto: conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio