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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Rimborso delle spese legali relative a giudizi promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali. Pronuncia del TAR Lazio.

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TAR Lazio - Roma, Sez. I Bis, sent. del 7 dicembre 2020, n. 13056.

L’art. 18 del decreto legge n. 67/1997, convertito con la legge 23/05/1997, n. 135, testualmente ha previsto che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”.

La ratio dell’art. 18, invocato dal ricorrente quale normativa di riferimento che individua le circostanze in cui la P.A. deve contribuire alla difesa del dipendente imputato in un processo penale, traduce un principio generale dell’ordinamento a mente del quale vi è la necessità di salvaguardare i soggetti-dipendenti che abbiano agito in nome e per conto dell’Amministrazione, nonché nel suo interesse, tenendoli indenni dal pagamento delle spese processuali all’esito dei procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali.

Affinché tale garanzia di natura pecuniaria possa trovare applicazione sotto forma di diritto al rimborso delle spese legali, è necessario che vi sia un nesso di causalità, quale condicio sine qua non, tra la prestazione di lavoro effettivamente svolta – che sostanzia la ragione dell’intervento di rimborso al richiedente - e l’evento che determina l’insorgere della presunta responsabilità.

Si consideri che la ratio di tale rimborso consiste nel sollevare i dipendenti dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse col loro legittimo agire e l’espletamento dei compiti istituzionali (TAR Lazio Roma, Sez. I, 7 settembre 2010, 32113). Ne consegue che il diritto al rimborso delle spese legali può essere affermato solo in quanto vi sia la possibilità di imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza, in quanto sussista un rapporto di immedesimazione organica con l’Amministrazione di appartenenza.