Ultimissime

Responsabilità del magistrato in caso di violazione del diritto dell’Unione e dell'obbligo di provvedere al rinvio pregiudiziale alla CGUE. Questione rimessa alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, Sez. III, ord. int. del 6 luglio 2021, n. 19037
La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione di massima di particolare importanza relativa all’assoggettabilità al procedimento speciale previsto dalla l. n. 117 del 1988 delle azioni in cui la responsabilità del magistrato dedotta riguardi la violazione del diritto dell’Unione, con particolare riferimento all’obbligo del giudice di ultima istanza di provvedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in specie quanto alla forma dell’atto introduttivo ed all’applicazione del termine biennale di cui all’art. 4, comma 2, della citata legge, nel testo, ratione temporis applicabile, vigente prima delle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015.