Ultimissime

Rapporto tra il diritto fondamentale del benessere degli animali e la tutela della salute pubblica nell'abbattimento di bovini ai fini dell’eradicazione della brucellosi. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. III, ord. del 13 dicembre 2021, n. 6625.
Deve essere sospeso in via cautelare il provvedimento con il quale è stato disposto l’abbattimento di 78 capi bufalini ai fini del contenimento del contagio e all’eradicazione della brucellosi, e ciò in quanto il benessere degli animali costituisce diritto fondamentale, protetto sia a livello nazionale sia eurounitario.
Ha ricordato l’ordinanza che a livello eurounitario il benessere degli animali è inteso come un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, venendo in rilievo, tra gli altri, i considerando n.n. 2 e 4 del regolamento n. 1099/2009, secondo i quali “(...) È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento (…)” e “ Il benessere animale è un valore condiviso [nell’Unione europea] sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato [CE]. La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una questione di interesse pubblico” (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia, sentenza 17 novembre 2020 resa nella causa C 336/19;
La Sezione ha ricordato altresì la costante giurisprudenza, resa a livello nazionale e sovranazionale, in materia di principio di precauzione volto a proteggere e garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica. Il principio di precauzione esiga il compimento di un giudizio di proporzionalità tra il fine perseguito (la protezione della salute umana) e il mezzo impiegato (la soppressione della vita dell’animale) e che da tale valutazione debba necessariamente trascendere il profilo dell’interesse economico della parte ricorrente.
Nelle fattispecie di cui trattasi, il giudizio non può essere improntato a prospettive meramente patrimonialistiche che sacrifichino senza adeguata ponderazione - ispirata a rigorosa valutazione del principio di precauzione - il valore della vita degli animali.