ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Presupposti per un secondo rinvio pregiudiziale alla CGUE nella medesima causa. Pronuncia del CGARS.

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CGARS, sent. del 28 ottobre 2021, n. 972.

Il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità stabiliti dal diritto processuale nazionale purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

Il processo amministrativo è la sede per la soluzione di questioni di diritto non meramente astratte, ma che debbano avere rilevanza nel caso concreto.
Questa è anche la precondizione per poter sollevare una questione pregiudiziale davanti alla C. giust. UE, la quale dichiara irricevibili, senza scendere al merito, le questioni di astratto diritto la cui soluzione non è rilevante per i fatti di causa.
Quanto al nuovo rinvio, C. giust. UE, 6.10.2021 C-561/19 ha statuito che “il giudice nazionale non può essere esonerato dall’obbligo di rinvio pregiudiziale per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità stabiliti dal di-ritto processuale nazionale purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Il principio di equivalenza richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quel-li simili fondati sulla violazione del diritto interno. Quanto al principio di effettività, le norme processuali nazionali non devono essere tali da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione”.
E nel caso specifico, ad esonerare il giudice nazionale da un nuovo rinvio pregiudiziale, ricorre proprio una ragione di irricevibilità stabilita dal diritto nazionale e rispettosa dei principi di equivalenza e di effettività: in quanto il processo si è svolto per due gradi di giudizio sulla base di dedotte e non contestate circostanze fattuali, e segnatamente l’esservi un accreditamento da parte di un organismo avente sede fuori dall’Unione europea, mentre solo in vista della discussione finale della causa la parte ha irricevibilmente sottoposto una questione di astratto diritto del tutto diversa e svincolata dai fatti di causa, e cioè la possibilità per un operatore economico stabilito in un dato Stato membro, di conseguire l’accreditamento da parte di un Organismo avente sede in uno Stato UE diverso da quello di stabilimento.
​​​​​​​In termini più generali, la consolidata giurisprudenza della C. giust. UE richiede, ai fini dell’affermazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del giudice nazionale di ultima istanza, che la questione comunitaria debba essere rilevante per la decisione della causa.