ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Presunzione di vessatorietà nei contratti business to business e meccanismo di inversione dell’onere della prova. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 15 febbraio 2023, n. 1597.

Se il ragionamento presuntivo non presenta i crismi della gravità e concordanza e, quindi, non risulta raggiunta la prova per presunzione semplice del fatto ignoto, non si può predicare alcuna inversione dell’onere della prova a carico del sanzionato circa l’avvenuta effettiva negoziazione della clausola di reso.

Il meccanismo di inversione dell’onere della prova, scandito nell’art. 34, comma 5, del codice del consumo, può trovare applicazione solo a rapporti business to consumer e non anche, come nel caso di specie, business to business.

Nei contratti del tipo B2B (business to business), ossia tra operatori commerciali, non vale la presunzione di vessatorietà della clausola inserita in uno schema di contratto, legalmente prevista per i soli contratti tra professionista e consumatore, ovvero B2C (business to consumer).

La regola, secondo cui incombe sul professionista l’onere di provare che la clausola predisposta unilateralmente sia stata oggetto di specifica trattativa, riguarda solo l’ipotesi in cui la controparte contrattuale sia un consumatore, non potendo, perciò solo, estendersi, da un lato, ai rapporti tra professionisti; dall’altro, alle relazioni asimmetriche tra imprese del terzo contratto.