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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Sul potere del commissario ad acta di emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall'articolo 42-bis d.p.r. 8 giugno 2011 n. 327

CONSIGLIO DI STATO, Sezione Quarta, sentenza n. 3319 del 01 giugno 2018
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Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto dai signori P., P. e N. contro la Prefettura di Salerno al fine di ottenere la riforma della sentenza emanata dal TAR Campania, con la quale si è proceduto con il rigetto della domanda, proposta dai ricorrenti, volta ad ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 220/14, resa dalla Seconda Sezione del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno attraverso l’annullamento della determina n. 1 del 30.08.2016 del Commissario ad acta nominato. Quest’ultimo aveva disposto l’acquisizione sanante ex art. 42-bis D.p.r. n. 327/01 dei fondi di proprietà dei predetti originari ricorrenti, determinando la contestuale indennità di esproprio e di occupazione valutata nella somma di euro 2.296.407,96. I predetti ricorrenti ritenevano che l’atto fosse viziato.

Il Collegio osserva che sussiste la denunciata assenza/carenza di motivazione circa l’interesse pubblico ad acquisire l’area sia complessivamente considerata sia in relazione all’area relativa alla particella 736 che non è contestato si collochi, almeno in parte esternamente rispetto al perimetro dell’area p.i.p.

Specificatamente, il Collegio rileva che l’esercizio del potere di disporre la c.d. acquisizione sanante deve essere esercitato dalle Amministrazioni come ha già peraltro previsto autorevole giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 2015, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016).

Con sentenza n. 2 del 9 febbraio 2016, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rilevato che l'art. 42-bis configura un “procedimento ablatorio sui generis” il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione, ma quello presenta una natura“autonoma, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo”.

Rispettando la natura eccezionale dell’istituto si ritiene pertanto che il predetto obiettivo istituzionale “deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale - rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose - basato sull'emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l'apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica (...eccessiva difficoltà ed onerosità dell'alternativa a disposizione dell'amministrazione...)

A mezzo della predetta sentenza, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che: “il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall'articolo 42-bis d.p.r. 8 giugno 2011 n. 327: a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur; b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell'art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l'amministrazione non abbia provveduto sull'istanza dell'interessato che abbia sollecitato l'esercizio del potere di cui al menzionato art. 42-bis”.

I giudici del Collegio osservano che il privato, trovatosi nella condizione prevista dall’art. 42-bis,può legittimamente domandare l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ovvero la restituzione del fondo con la sua riduzione allo status quo ante e nello stesso tempo sollecitare l’Amministrazione affinchè si pronunci tempestivamente sull’istanza avanzata.

Il provvedimento commissariale deve pertanto essere dotato di una rafforzata motivazione in merito alle esigenze di interesse pubblico straordinarie che impongono l’acquisizione ed altresì, in ossequio al principio del c.d. “minimo sacrificio” per il privato, sulla latitudine del provvedimento, ove ad esempio investa anche aree non irreversibilmente trasformate.

Il Collegio, in conclusione, accoglie il ricorso ed il decreto impugnatova dichiarato nullo e restituito al commissario ad acta il potere di rideterminarsi in ordine alla corretta esecuzione della sentenza cognitoria resa dalla Seconda Sezione del T.A.R. Campania, contemplante le possibili modalità di cessazione della occupazione illegittima dell’area.