ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Tributario



Osservatorio sulla Giurisprudenza Tributaria aggiornato al 31 maggio 2018. A cura di Giuseppe Lonero

  • Cassazione civile, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8470 del 06 aprile 2018: sulla invalidità dell’iscrizione ipotecaria.

    I giudici della Suprema Corte di Cassazione si pronunciano sull’ipotesi di invalidità dell’iscrizione ipotecaria.

    Il contribuente P.A. propone ricorso avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca, emessa a causa del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, concernenti vari crediti, lamentando la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, l’illegittimità della procedura di iscrizione per carenza della necessaria notifica della intimazione di pagamento prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, la prescrizione delle pretese erariali e l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria relativa alla cartella di pagamento tra l’altro, mai notificata.

    Il giudice di primo grado dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ad alcune delle pretese fiscali, rilevando l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria. Il concessionario impugna la predetta sentenza. Il giudice di appello conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che dalla documentazione prodotta non si può dedurre la prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Il concessionario ricorre per cassazione.

    Gli Ermellini rigettano il ricorso.

    I giudici della Suprema Corte osservano preliminarmente che in tema di iscrizione ipotecaria, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente sollevi, nell’atto introduttivo del giudizio in primo grado, la questione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e successivamente, deduca, con memoria del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 2, che sussiste il vizio del procedimento notificatorio, tale condotta non provoca una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del “tema decidendum”, delineato dalle allegazioni e dalle difese delle parti nell’atto introduttivo del giudizio e nelle difese ad esso opposte.

    La predetta scelta difensiva integra una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, volta a paralizzare le allegazioni difensive di controparte.

    Gli Ermellini, a sostegno di quanto sopra esposto, chiariscono che si deve ritenere acquisito al “tema decidendum” l’esame del vizio della notificazione, a causa della proposizione dell’eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla iscrizione ipotecaria. Non si può infatti ritenere che sia possibile la deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio da parte del soggetto che formula l’eccezione di “omessa notifica” dell’atto, se non a seguito delle allegazioni difensive dell'Agente della riscossione che eccepisca, anche mediante specifica produzione, la rituale notifica degli atti.

    Alla luce delle suestese considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da Equitalia s.p.a.

  • Cassazione civile, Sezione trib., ordinanza n. 8921 del 11 aprile 2018: sulla notifica dell’accertamento effettuata solo nei confronti di un coniuge.

    Gli Ermellini si pronunciano sulle problematiche che possono insorgere nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda con la notifica di un avviso di accertamento solo nei confronti di un coniuge.

    L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione al fine di impugnare la sentenza emessa dal CTR, con la quale riconferma la decisione di primo grado che ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di una contribuente in seguito ad un avviso di accertamento notificato al coniuge legalmente separato. L’oggetto dell’avviso di accertamento concerne le imposte dirette dell’anno 1996, annualità relativa alla dichiarazione dei redditi unica ai sensi della L. n. 114 del 1977.

    L’Amministrazione finanziaria deduce che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto necessaria la notifica alla contribuente dell’avviso di accertamento, in quanto la separazione dei coniugi è avvenuta prima della notifica dell’avviso effettuata al solo marito.

    Nello specifico, l’art. 17, I comma, della L. n. 114 del 1977, prima che intervenisse la modifica apportata con la L. n. 322 del 1998, sanciva che: “E’ in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all’ufficio delle imposte o all’ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

    L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sostiene che ai sensi del predetto art. 17, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, era una facoltà che, ove liberamente esercitata dagli interessati, produceva tutte le conseguenze (vantaggiose o meno) che, in base alle legge, ne connotavano il peculiare regime, anche in punto di notificazione degli atti impositivi, a prescindere dalla successiva vicenda matrimoniale.

    La predetta norma stabiliva che l’Amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di notificare al marito l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento), ferma rimanendo la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte e degli accessori iscritti a ruolo a nome del marito, fatta valere attraverso la notifica, diretta alla moglie, della cartella di pagamento, o dell’avviso di mora.

    Gli Ermellini sostengono pertanto che: “non si è verificata la nullità della cartella di pagamento diretta alla contribuente per effetto dell’omessa notifica, all’interessata, dell’avviso di accertamento.

    Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata, enunciando il seguente principio di diritto: “ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17 la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a molo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dal citato art. 17, u.c., non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Nè ciò e suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 184 del 1989 e ord. n. 4 del 1998), dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell'avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti.” (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 13733 del 06/07/2016)

    Alla luce dell’anzidetto orientamento consolidato della giurisprudenza,  giudici della Suprema Corte spiegano infine che l’Amministrazione finanziaria ha agito correttamente, in quanto ha provveduto a notificare l’avviso di accertamento al solo marito della contribuente, sebbene la separazione dei coniugi fosse intervenuta prima della stessa notifica, trovando ancora applicazione la disciplina dettata dall’art. 17, prima dell’abrogazione apportata dalla L. n. 114 del 1977, in tema di dichiarazione congiunta dei coniugi.

  • Cassazione civile, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10246 del 27 aprile 2018: sull’onere della prova della gratuità della prestazione lavorativa effettuata dal prestatore di lavoro del parente.

    Gli Ermellini si sono pronunciati in merito all’ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia un parente, fornendo dei criteri interpretativi al fine di comprendere quando tale prestazione può essere considerata gratuita.

    Il contribuente S.E. propone ricorso per cassazione contro l’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere la cassazione della sentenza emanata dalla CTR della Sardegna, con la quale si rigetta l’appello del contribuente, circa l’impugnativa di tre atti di recupero del credito IRPEF e della cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme recuperate oltre le sanzioni e gli interessi.

    Nello specifico, il giudice di secondo grado ritiene che gli atti di recupero dei crediti, effettuati dall’Amministrazione finanziaria, siano legittimi in quanto “le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza a favore di parenti ed affini, anche in difetto di convivenza, si presumono gratuite” e che tale presunzione può essere superata solo con una prova rigorosa dei requisiti del rapporto di lavoro subordinato, che nel caso di specie il contribuente non è riuscito a fornire.

    Il contribuente sostiene invece che la predetta presunzione deve essere esclusa in difetto di convivenza, dovendo applicare la diversa presunzione di onerosità della prestazione effettuata in esecuzione di un rapporto di lavoro. Seguendo tale ragionamento, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare lo stato di mutua assistenza e solidarietà, a causa della quale la gratuità del rapporto di lavoro.

    I giudici della Suprema Corte rigettano il ricorso proposto dal contribuente.

    Gli Ermellini ricordano, a tal proposito, il seguente principio di diritto: “in tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera “ipso iure” una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione”. (Corte di Cassazione, sentenza n. 17992 del 2010)

    Il Collegio sostiene che il contribuente debba fornire una prova rigorosa sull’esistenza di un rapporto di lavoro a titolo oneroso e non gratuito. Tale prova è indispensabile al fine di poter usufruire dell’applicazione dell’agevolazione fiscale.

    A supporto della predetta tesi, gli Ermellini ricordano quanto deciso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 23228/2017, ove si legge quanto segue: “in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione”.

    In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ritine che il giudice di secondo grado abbia deciso correttamente, statuendo che è onere del contribuente provare i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali e che, in primo grado, tale prova non è stata assolutamente raggiunta da parte del ricorrente.

  • Cassazione civile, Sezione trib., sentenza n. 8292 del 04 aprile 2018: sulla rinotifica di una cartella al fine di sostituire la precedente.

    Gli Ermellini si pronunciano su una particolare problematica: l’ipotesi in cui il concessionario emette una nuova cartella che sostituisce quella precedentemente notificata ed affetta da vizi che ne determinano la nullità.

    Il caso trae origine dal ricorso proposto dal contribuente al fine di impugnare la cartella notificata dall’agente della riscossione. La CTR di Venezia accoglie l’appello del contribuente e pertanto, Equitalia s.p.a. propone ricorso per cassazione.

    Nelle more del giudizio di cassazione il concessionario decide di notificare una seconda volta la medesima cartella. Il contribuente la impugna, sostenendo che la predetta cartella rappresenta la duplicazione di una precedente per la quale pende il giudizio di cassazione essendo inficiata da vizi. La CTP di Treviso rigetta il ricorso. Il contribuente propone appello e la CTR del Veneto lo accoglie, osservando che il concessionario non aveva motivato la nuova cartella con riguardo al fatto che si trattava di semplice rinotificazione della medesima cartella, in quanto in caso diverso, avrebbe dovuto revocare la precedente cartella ed emettere la seconda. Il concessionario ha, pertanto, operato illegittimamente.

    Il concessionario propone ricorso per cassazione.

    L’agente della riscossione osserva che la CTR non ha motivato nella sentenza impugnata, circa alla asserita duplicazione della pretesa creditoria da parte del concessionario. Elemento di elevata importanza per la risoluzione del caso de quo appare la circostanza che il CTR del Veneto ha annullato la precedente cartella per vizi inerenti la notifica e non si è pronunciata assolutamente sui vizi propri della cartella di pagamento.

    Il concessionario sostiene anche che ha effettuato la seconda notifica della medesima cartella per evitare di incorrere nelle decadenze di legge, evidenziando anche che non sussiste alcuna duplicazione della predetta cartella, in quanto sussiste l’unicità del ruolo ed il titolo fatto valere nelle due ipotesi è uguale.

    Gli Ermellini si pronunciano favorevolmente, accogliendo il ricorso.