ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 03 - Marzo 2026

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Obbligo di segnalazione immediata nei confronti dell’Amministrazione che gestisce il MEPA in caso di dichiarazione non veritiera. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. V, sent, del 6 febbraio 2026, n. 989.

Dalla dichiarazione non veritiera, pur se resa in buona fede, in considerazione dell’asserita necessità di superare le difficoltà tecniche collegate alla piattaforma telematica, deriva l’obbligo di segnalazione immediata – sia dell’inesatto contenuto della propria dichiarazione sia delle problematiche del sistema- nei confronti dell’Amministrazione che gestisce il m.e.p.a., già prima della partecipazione ad una specifica gara, in quanto solo l’Amministrazione può, da un lato, valutare le conseguenze della dichiarazione non veritiera e prevenire eventuali indebiti vantaggi e, dall’altro lato, indicare all’operatore la soluzione già esistente o, se necessario, intervenire sul sistema, risolvendo il problema riscontrato nei confronti di tutti gli operatori, che altrimenti, potrebbero subire un pregiudizio. Tale obbligo sorge in virtù del dovere di buona fede e di quello di comportarsi correttamente e diligentemente, che sono proiezioni dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e dovere di neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., ed incombono, quindi, su tutti gli operatori economici, anche in fasi indipendenti o solo propedeutiche rispetto alla gara o alla conclusione del contratto.

In proposito deve evidenziarsi che l’introduzione di una dichiarazione non veritiera in una piattaforma digitale pubblica può avere effetti e conseguenze che sfuggono al controllo ed alla previsione dello stesso operatore economico, il quale è, quindi, tenuto, nel suo interesse, a segnalare l’inesattezza o imprecisione contenuta nella dichiarazione, per conformare la sua azione ai parametri di diligenza pretesi nei settori pubblici (Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798, secondo cui le imprese che partecipano a gare d’appalto pubbliche devono dimostrare un elevato grado di professionalità e diligenza, superiore alla media: questa diligenza non riguarda solamente l’esecuzione del contratto, ma si estende anche alle fasi preliminari e di preparazione, incluse la redazione dei documenti necessari per partecipare alla gara).

Inoltre, tale dichiarazione non veritiera può avere conseguenze sugli altri operatori economici, per cui, anche la buona fede, che impone di salvaguardare l’interesse altrui, comporta l’obbligo di un avviso immediato, strumentale a porre gli altri operatori nelle stesse condizioni. Del resto, gli obblighi di correttezza e buona fede sono stati esplicitati dal d.lgs. n. 36 del 2023, agli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, ma costituiscono applicazioni dei principi e delle regole generali già vigenti nell’ordinamento.