ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



Norme in materia di interpretazione dei contratti e degli atti di gara. Pronuncia del Consiglio di Stato.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 27 ottobre 2022, n. 9165.

Relativamente all’interpretazione norme in materia di interpretazione dei contratti, trovano applicazione le norme in materia di interpretazione dei contratti.

L’art. 1362, comma 1, cod. civ. impone di ricercare la “comune intenzione delle parti” senza limitarsi al senso letterale delle parole.

La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che il significato letterale costituisce criterio prioritario dell’operazione interpretativa cui vanno affiancati gli altri criteri – tra cui, in particolare, il criterio logico – sistematico di cui all’art. 1363 cod. civ. – solo se le espressioni utilizzate risultino incoerenti con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

Pertanto, “qualora il criterio letterale risulti sufficiente a dire il risultato che le parti intendevano conseguire, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa” (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731).

La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico inteso ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento tra i concorrenti (ex plurimis. Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970).

L’interpretazione letterale è quella che attiene al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022 n.3452).