Ultimissime

Necessità della comunicazione alle parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario nel giudizio di appello. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 2 febbraio 2022, n. 3673.
La Sesta sezione penale ha affermato che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in assenza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.