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Natura giuridica ed ambito applicativo delle schede PAE. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 28 giugno 2023, n. 6316.
Le schede PAE, che sono le “schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d’uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice”, contengono previsioni puntuali dettate per singoli ambiti territoriali, sulla base del PPTR, e quindi difettano delle caratteristiche di generalità, astrattezza e innovatività dell’ordinamento, tipiche del regolamento.
Diversamente opinando, si addiverrebbe alle seguenti conseguenze non condivisibili: da un lato, si costringerebbe il privato interessato ad ottenere la disapplicazione, ad attendere comunque un provvedimento di diniego dell’amministrazione e ad impugnarlo, con aggravio di oneri a suo carico; dall’altro, si produrrebbe il risultato di far operare o non operare il vincolo stesso in ragione dell’apprezzamento del giudice che, investito del caso concreto, dovrebbe decidere se disapplicarlo o no, con esiti che potrebbero non essere uniformi.
Le schede PAE, nella loro previsione generale di inedificabilità, non operano nelle aree estese, classificate come zone omogenee A ovvero B.
Spetta alla Regione, nell’esercizio della propria autonomia nonchè delle proprie scelte politiche, decidere se attivare la procedura di revisione del PPTR e valutare se e in che limiti prevedere vincoli di inedificabilità più estesi ed intensi, esplicitamente profilati, e fatto in ogni caso salvo il sindacato di legittimità sull’atto relativo.