Ultimissime

Natura delle prestazioni erogate da struttura sanitaria convenzionata con il SSN e conseguenze del ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte dell'amministrazione. Pronuncia delle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 14 dicembre 2023, n. 35092
Le Sezioni Unite Civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio:
«Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002».