Giurisprudenza Civile
Mediazione- attivazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – obbligo a carico parte opposta – conseguenze – revoca decreto ingiuntivo opposto.
Di Adriana Quattropani
Corte di Cassazione, 3^ sezione civile dell’08.01.2021 –
ordinanza n. 159, Pres. e Rel/Est. Dott. Stefano Olivieri
Mediazione- attivazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – obbligo a carico parte opposta – conseguenze – revoca decreto ingiuntivo opposto.
Di Adriana Quattropani
Abstract
“Nelle controversie, soggette a mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del Dlgs n. 28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta: ne consegue che ove non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
“In disputes, subject to mandatory mediation, pursuant to art. 5 paragraph 1 bis of Legislative Decree n. 28/2010, whose judgments are introduced with an injunction, once the relative opposition judgment has been established and the requests for concession or suspension of the provisional execution of the decree have been decided, the burden of promoting the mediation procedure is borne by the party opposite: it follows that if it is not activated, the ruling of inadmissibility referred to in the aforementioned paragraph 1 bis will result in the revocation of the opposite injunction”.
Rif. Normativi D.Lgs 28/2010 e 645 e ss c.p.c
Opposizione a decreto ingiuntivo – mediazione delegata – proposizione – obbligo a carico parte opposta – mancata attivazione – improcedibilità e revoca decreto ingiuntivo opposto.
Opposition to injunction - delegated mediation - proposition - obligation on the opposite side - failure to activate - inadmissibility and revocation of the opposite injunction.
Sintesi della questione
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, il Supremo Collegio, discostandosi dalla decisione della Corte di Appello di Cagliari, ha accolto il ricorso aderendo alla tesi di parte ricorrente (opponente) ed in ossequio alla sentenza n. 19596 del 18/09/2020 della Cassazione a Sezioni unite, ha dichiarato, pertanto, improcedibile la domanda proposta dal creditore e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Commento
La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla dibattuta controversia su chi, fra opponente ed opposto, debba promuovere il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che l’articolo 5 del DLgs n. 28/2010 non lo chiarisce e le conseguenze in caso di inerzia sono differenti nell’uno e nell’altro caso, ovvero l’improcedibilità dell’opposizione con definitività ed irrevocabilità del decreto ingiuntivo (nell’ipotesi di mancata proposizione da parte dell’opponente), oppure improcedibilità dell’opposizione con revoca del decreto opposto (nell’ipotesi di mancata proposizione da parte dell’opposto).
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente che assume la posizione sostanziale di convenuto ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
Con una prima pronunzia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015 aveva statuito che “è il debitore opponente, originario ingiunto, ad essere gravato dall’onere di avviare il procedimento di mediazione all’interno di un giudizio, quale appunto quello di opposizione a decreto ingiuntivo, all’interno del quale al medesimo va ascritto un evidente interesse ad agire”.
Tuttavia la decisione della Corte non è stata condivisa dai giudici di merito dei Tribunali e delle Corti di Appello.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19596 ha statuito che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia a carico del creditore opposto formulando il seguente principio di diritto: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
La decisione della Corte si fonda su un ragionamento logico, condiviso dallo scrivente, atteso che:
1) l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 28/2010, stabilisce che l'istanza di mediazione debba indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
2) l'attore, ovvero colui che assume l'iniziativa processuale, deve chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa, poiché non sarebbe logico che l'opponente fosse onerato di precisare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è sua;
3) l'art. 5, comma 1-bis del predetto D.Lgs. rileva, inoltre, che deve promuovere la mediazione colui che intende esercitare in giudizio un’azione ovvero il cd. "attore sostanziale" nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
4) ai sensi dell’art. 5, comma 6, del menzionato D.Lgs., la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e ha un effetto impeditivo della decadenza per una sola volta; non avrebbe senso che l'effetto di interruzione della prescrizione sia conseguenza dell'iniziativa assunta dalla parte contraria a farla valere ovvero dal debitore opponente e non dal creditore;
5) se l'onere di attivare la mediazione fosse a carico del debitore opponente e questi non si attivasse, l'opposizione verrebbe dichiarata improcedibile e il decreto diventerebbe irrevocabile, con effetto di compromettere definitivamente il suo diritto; al contrario, se l'onere fosse posto a carico dell'opposto, l'inerzia di quest'ultimo causerebbe l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirebbe di riproporre la domanda e, quindi, si verificherebbe un effetto solo provvisorio, senza alcuna preclusione;
6) l’articolo 647 c.p.c. fa derivare l’esecutorietà del decreto alla mancata opposizione o alla mancata costituzione dell’opponente e sarebbe quindi un’illogica forzatura ritenere che la medesima conseguenza si possa produrre allorquando l’opponente si sia comunque attivato promuovendo il giudizio di opposizione e si sia costituito, ma non abbia promosso l’istanza di mediazione.
Con la sentenza in commento la Corte ha ritenuto esaustive e condivisibili i principi enunciati dalle Sezioni Unite non rinvenendo nel ricorso oggetto della pronuncia argomentazioni atte a provocare un revirement giurisprudenziale.