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Legittimità del provvedimento di inidoneità fisica al servizio militare dell'allievo maresciallo affetto da fragilità cardiaca. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 9 novembre 2024, n. 8962.
È legittimo il provvedimento dichiarativo di inidoneità fisica al servizio militare incondizionato adottato nei confronti di un allievo maresciallo dell'Arma dei carabinieri, affetto da una caratteristica o imperfezione ritenuta indicativa di una peculiarità elettrofisiologica cardiaca (nella specie “pattern di Brugada di tipo 1") e, quindi, di una potenziale fragilità cardiaca astrattamente idonea a porre in pericolo la vita del soggetto, o comunque ad esporlo al rischio di gravi eventi dannosi.
In materia di accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato, le valutazioni delle commissioni mediche in ordine ai requisiti psico-fisici per il reclutamento costituiscono espressione di discrezionalità tecnica che non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo in assenza di macroscopici vizi attinenti alla logica e alla razionalità delle determinazioni che ne sono conseguite, risultando inoltre irrilevanti perizie di parte, pareri pro veritate o certificazioni rivenienti da diverse strutture sanitarie.
L’idoneità psico fisica al servizio militare incondizionato non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate secondo parametri di maggior rigore per i reclutamenti di volontari.