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Le Sezioni Unite si esprimono sull'integrazione del requisito della specialità della procura a seguito della riforma dell'art. 83 cpc.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 9 dicembre 2022, n. 36057.
Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, hanno affermato che, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.