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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Civile



Le Sezioni Unite affermano la natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo.

Di Anna Laura Rum
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE,

SENTENZA 17 MAGGIO 2022, N. 15889

 

Le Sezioni Unite affermano la natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo.

 

Di ANNA LAURA RUM

 

 

Sommario: 1. I fatti di causa 2. Le argomentazioni delle Sezioni Unite 3. Il principio di diritto

 

  1. I fatti di causa

I fatti di causa hanno ad oggetto la disputa conseguente la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario circa la spettanza di beni strumentali all’esercizio di un’attività imprenditoriale, facente capo ad una società, della quale i coniugi erano titolari di quote pari al 55% e 45%: in particolare, viene dibattuto l’acquisto come avvenuto in regime di comunione legale, oppure al di fuori di questa, considerando, cioè, i beni come necessari per l'esercizio della professione del solo coniuge amministratore. In tale ultimo caso, allo scioglimento della comunione legale, suddetti beni dovrebbero cadere nella comunione c.d. de residuo.

La vicenda giudiziaria è culminata con un ricorso per cassazione e la Seconda Sezione civile, che ne è stata investita, con ordinanza interlocutoria n. 28872 del 19 ottobre 2021, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente in vista della eventuale rimessione alle Sezioni Unite della questione di massima importanza relativa alla natura giuridica della c.d. comunione de residuo, posto che sia in dottrina che in giurisprudenza si contendono il campo la tesi che attribuisce al coniuge non imprenditore un diritto di credito - pari alla metà del valore dell'azienda al momento dello scioglimento della comunione – e quella che invece opta per il riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità dei singoli beni individuali.

L’ordinanza interlocutoria ha compiuto una ricognizione della giurisprudenza in materia e ha offerto una panoramica dei principali orientamenti della dottrina, che a grosse linee riproducono il contrasto tra la natura reale ed obbligatoria del diritto in esame, con la precisazione, da coloro che aderiscono a tale ultima soluzione, che il diritto sarebbe pari alla differenza tra la metà del valore del patrimonio dell'altro – determinato con riferimento ai beni ex art. 177, lett. b) e c), c.c., nonché eventualmente ex art. 178 c.c. - e la metà della propria massa ugualmente destinata alla comunione residuale (valori, questi, che, secondo tale seconda tesi, andrebbero calcolati una volta dedotti i rispettivi debiti personali).

 

  1. Le argomentazioni delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite rilevano, preliminarmente, come la dottrina abbia visto un significativo contrasto tra le due tesi richiamate dall’ordinanza di rimessione, sin dall’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia che ha introdotto l’istituto della comunione legale, con la sua sotto-ipotesi della comunione de residuo, essendo le incertezze favorite da una non perspicua formulazione letterale delle norme e da una scarna disciplina da parte del legislatore, che ha rimesso agli interpreti la risoluzione del dubbio obiettivamente posto dalle previsioni dettate al riguardo.

Secondo il Collegio, accertare se si tratti di un diritto reale ovvero di un diritto di credito diviene rilevante e incide non solo per la posizione dei coniugi, ma anche nei rapporti con i terzi e soprattutto con i creditori del coniuge imprenditore, in particolare nel caso in cui la situazione debitoria abbia determinato l’insorgenza di una procedura concorsuale.

Viene ricordato che la dottrina che sostiene la natura reale del diritto del coniuge non imprenditore sui beni ricadenti nel novero della cd. comunione de residuo trae principale argomento dalla lettera della legge che, per le ipotesi di cui all’art. 177 lett. a) e b), prevede che i beni interessati “costituiscono oggetto della comunione”, ed all’art. 178 c.c., (quanto all’azienda gestita solo da un coniuge), prevede che i beni destinati all’esercizio dell’impresa (se costituita dopo il matrimonio) e gli incrementi dell’azienda (costituita anche precedentemente) “si considerano oggetto della comunione”, sempre che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione legale. La scelta semantica del legislatore, per questa tesi, risulterebbe poi maggiormente conforme alla struttura ed alla ratio dell’istituto, in quanto se si giustifica un sacrificio per l’interesse del coniuge titolare dei beni de quibus nella permanenza del regime della comunione legale, al fine di assicurare la piena disponibilità dei redditi prodotti e degli incrementi, nonché la libertà nella gestione dei beni aziendali ex art. 178 c.c., tale sacrificio non può protrarsi una volta che venga meno il regime della comunione legale.

La conseguenza di questa impostazione è che i beni in questione, senza mai transitare nell’ambito di quelli sottoposti al regime della comunione legale (con le peculiari regole di amministrazione e gestione), ricadono direttamente in comunione ordinaria.

Ancora, il Collegio evidenzia che questa soluzione sarebbe poi confortata, sempre sul piano letterale, dal rilievo che l’art. 192 c.c., pur regolando i rimborsi e le restituzioni da effettuare tra i coniugi al cessare del regime legale patrimoniale della famiglia, nulla prevede quanto ai beni oggetto della comunione de residuo, dal che dovrebbe trarsi l’esclusione dell’esistenza di un diritto di credito, quale conseguenza dell’attualizzazione del diritto del coniuge sui beni oggetto della comunione de residuo.

Ed, infatti, si afferma che i beni in esame, da reputarsi beni personali “manente communione” legale, divengono automaticamente beni comuni, così offrendo maggiori garanzie anche al coniuge, che, divenendone comproprietario, eviterebbe il concorso con i creditori dell’altro coniuge, che invece subirebbe, ove si accedesse alla tesi contrapposta.

Le Sezioni Unite aggiungono che fra gli autori favorevoli alla natura reale del diritto del coniuge si segnala anche la posizione di coloro che ribadiscono che si verrebbe a creare una comunione solo in relazione ai beni, ma senza che la stessa implichi anche una partecipazione all’attività di impresa svolta dall’altro coniuge, restando quindi estraneo alla responsabilità per i debiti scaturenti dall’attività imprenditoriale, la cui rilevanza si spiega solo ai fini di determinare il valore netto dei beni aziendali, essendo il diritto reale da calcolare sul valore del patrimonio al netto dei debiti contratti in epoca anteriore allo scioglimento della comunione.

Dall’altro lato, il Collegio riporta la posizione dei fautori della tesi del diritto di credito, da commisurare alla metà del netto patrimoniale attivo dell’impresa o degli incrementi di impresa maturati fino al momento dello scioglimento della comunione legale, ma depurati di ogni passività aziendale: secondo questi, non sarebbe insormontabile la lettera della legge, la quale proprio per l’utilizzo del verbo “considerare” denota come ben potrebbe sottendere una non piena equiparazione del regime di tali beni a quello predisposto invece per quelli immediatamente oggetto della comunione legale.

Per questa tesi, sarebbe, infatti, priva di razionalità e comprensibilità una soluzione che imponesse l’insorgere di una comunione su determinati beni proprio al momento del disfacimento della comunione legale: la caduta in comunione dell’azienda implicherebbe anche il subentro del coniuge non imprenditore nella responsabilità per i debiti contratti in precedenza (e ciò secondo alcuni facendo applicazione dell’art. 2560 c.c., norma reputata suscettibile di estensione anche al caso in esame) esponendolo quindi in potenza ad una responsabilità illimitata, che coinvolgerebbe anche i suoi beni personali, senza che possa opporsi il limite del valore dei beni in comunione de residuo.

Il Collegio ricorda un altro argomento a favore della natura obbligatoria, ovvero quello che complessivamente valorizza le esigenze dell’impresa, sia dal lato del coniuge imprenditore che da quello dei creditori dell’impresa: il venir meno del regime della comunione legale, pur determinando l’insorgere della comunione de residuo, non implica di per sé il dissolvimento dell’impresa individuale, che quindi ben potrebbe continuare ad essere operativa anche per il periodo successivo. Quindi, se appare legittimo rendere il coniuge non imprenditore partecipe degli eventuali vantaggi ed incrementi prodotti dall’attività dell’altro coniuge, quale contropartita del diverso apporto del primo al regime familiare, la nascita di una comunione ordinaria rischierebbe però di vanificare in toto l’impegno in precedenza profuso dal secondo. Secondo questo ragionamento, le regole gestorie della comunione poi imporrebbero che ogni scelta relativa ai beni aziendali non possa prescindere dal consenso dell’altro comunista, con il rischio di addivenire alla paralisi dell’attività imprenditoriale ed inoltre, ove all’esito della divisione, i beni comuni si rivelino non comodamente divisibili, gli stessi, in assenza della previsione di una causa di prelazione a favore del coniuge imprenditore, come invece previsto dall’art. 230 bis c.c. per l’impresa familiare, potrebbero essere anche assegnati al coniuge non imprenditore, ovvero, nel caso in cui nessuno dei condividenti ne faccia richiesta di attribuzione, essere alienati a terzi ex art. 720 c.c., favorendo in tal modo il dissolvimento dell’impresa stessa.

La tesi della natura obbligatoria, poi, considera anche le esigenze di tutela dei creditori dell’impresa, i quali hanno fatto affidamento, anche in vista della concessione del credito, sulla consistenza dell’azienda ritenuta di proprietà esclusiva dell’imprenditore e che, appena intervenuto lo scioglimento della comunione legale, vedrebbero la garanzia patrimoniale del loro credito ridotta del 50%, in ragione della insorgenza del diritto di comproprietà in favore del coniuge non imprenditore.  Analoga difficoltà si porrebbe anche nel caso in cui lo scioglimento della comunione legale sia determinato dal fallimento del coniuge imprenditore, posto che in tal caso, per effetto della nascita della comunione, nell’attivo fallimentare potrebbe essere inserito solo il 50 % dell’azienda, essendo evidentemente compromessa o fortemente impedita ogni possibilità di permettere la prosecuzione dell’attività in pendenza della procedura, dovendo le scelte da assumere in quest’ultima fare i conti con la concorrente contitolarità e gestione spettante al coniuge non imprenditore.

Le Sezioni Unite danno conto, inoltre, di una soluzione intermedia adottata da altra parte della dottrina, che ritiene che la risposta vari a seconda del bene cui rapportare l’istituto, ovvero distinguendo a seconda della diversa causa di scioglimento della comunione legale: la natura reale del diritto andrebbe affermata solo per i beni ex artt. 177 b) e c) c.c. e 178 c.c., solo se lo scioglimento della comunione legale avviene perché l'imprenditore è venuto a mancare, definitivamente o provvisoriamente (morte, anche presunta, assenza), dovendosi invece aderire alla tesi del diritto di credito per tutte le altre ipotesi. Una variante di tale tesi è quella che invece reputa che, in vista della sostanziale tutela della libertà imprenditoriale, la soluzione creditizia andrebbe affermata per i beni e gli incrementi aziendali, mentre quella reale per gli utili derivanti dall'attività imprenditoriale e per i frutti e i proventi ex art. 177 b) e c) c.c., essendo tale soluzione maggiormente fedele anche al dettato normativo.

Il Collegio, poi, prosegue con una disamina della giurisprudenza, che altrettanto denota analoga differenza di vedute, oscillando fra natura reale e natura creditizia del diritto in esame.

Dunque, alla luce della ricostruzione dottrinal-giurisprudenziale svolta, le Sezioni Unite affermano che la questione oggetto dell’ordinanza di rimessione è tutt’oggi tra quelle maggiormente dibattute, ancorché siano decorsi oltre quaranta anni dalla novella del 1975, a seguito della quale la comunione legale è divenuto il regime patrimoniale legale dei coniugi (applicabile altresì alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, per effetto dell’art. 1, comma 13, della legge n. 76/2016, ed è accessibile anche ai conviventi di fatto, a determinate condizioni).

Il Collegio evidenzia che l’obiettivo del legislatore era quello di fornire una disciplina che operasse un necessario ed equilibrato bilanciamento fra alcuni principi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in ugual modo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), il principio di pari uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la remunerazione del lavoro (art. 35).

La risposta è stata quindi quella di prevedere accanto ai beni che ricadono in comunione immediata, e che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, una serie di beni che ricadono in comunione de residuo, restando quindi personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma che sono attratti alla disciplina della comunione legale nella misura in cui gli stessi siano sussistenti al momento dello scioglimento della comunione (essendovi poi una serie di beni che nascono come personali e restano tali anche una volta cessata la comunione legale).

Per il Collegio, affinché possa insorgere il diritto dell'altro coniuge su detti beni è però necessario che gli stessi siano effettivamente e concretamente esistenti nel patrimonio dei coniugi al momento dello scioglimento, di guisa che l’instaurazione di una situazione di comunione de residuo è configurata nel sistema della riforma come evento incerto nell’an, in quanto subordinato alla circostanza della sussistenza del residuum al momento dello scioglimento della comunione legale, ed incerto altresì nel quantum, poiché la contitolarità riguarderebbe esclusivamente quella parte di beni che residuino alla cessazione del regime patrimoniale legale.

La Corte ricorda che l’individuazione dei beni oggetto della cd. comunione de residuo si trae dagli articoli 177 lett. b) e c) e 178 c.c., che però differiscono nella loro formulazione letterale, in quanto mentre l’art. 177 prevede che i beni ivi contemplati «costituiscono oggetto» della comunione, se ed in quanto esistenti all’atto dello scioglimento, nell’art. 178 c.c. i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa, anche costituita precedentemente, «si considerano oggetto».

La disciplina dei beni personali e quella specificamente dettata per i beni oggetto della cd. comunione de residuo testimoniano l’evidente emersione, pur all’interno di un regime ispirato alla tutela di esigenze solidaristiche tra i coniugi, della necessità di attribuire rilevanza anche a legittime aspirazioni individuali, che non potrebbero essere del tutto mortificate, e ciò in quanto il matrimonio presuppone comunque il riconoscimento della persona e della sua sfera di autonomia come valore primario che gli istituti giuridici sono chiamati ad attuare, soprattutto ove l’attività individuale si rivolga all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

Il Collegio osserva che dal raffronto tra la previsione di cui all’art. 178 e quella di cui all’art. 177 co. 1 lett. d) e dell’ultimo comma dello stesso art. 177, si ricava che l’elemento risolutivo per distinguere, quanto all’azienda, tra beni destinati a ricadere immediatamente in comunione e quelli invece riservati alla comunione de residuo, è rappresentato dalla gestione comune ovvero individuale dell’azienda e, inoltre, che l’individuazione dei beni oggetto della comunione de residuo testimonia lo sforzo del legislatore di raggiungere un auspicato bilanciamento tra il principio solidaristico, che dovrebbe informare la vita coniugale (art. 29 Cost.), da un lato, e la tutela della proprietà privata e della remunerazione del lavoro, dall’altro (artt. 35, 41, 42 Cost.).

Si rileva, inoltre, che con specifico riferimento ai beni di cui all’art. 178 c.c., si pone anche la finalità di non coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posizione di responsabilità illimitata dell’altro, assicurando a quest’ultimo la piena libertà d’azione nell’esercizio della sua attività d’impresa.

Allora, per le Sezioni Unite non può trascurarsi l’esigenza di garantire il coordinamento tra le novità introdotte dalla riforma del diritto di famiglia ed il preesistente impianto codicistico che nelle sue linee fondamentali è volto a privilegiare l’autonoma e libera disponibilità delle risorse, nonché il principio della circolazione dei valori ed il mantenimento dei livelli di produttività, che non possono soffrire ostacoli eccessivi per effetto della scelta in favore del regime della comunione legale.

Viene evidenziato, ancora, come il legislatore abbia inteso garantire, finché dura la comunione legale, al coniuge imprenditore il potere di gestione dell'impresa, investendo a suo piacimento gli utili, e disponendo nel modo più libero dei beni e degli utili aziendali: ne deriva che i beni oggetto della comunione de residuo non possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che non sia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale (e non rilevando a tal fine la sola cessazione della destinazione dei beni all’impresa ovvero il venir meno della qualità di imprenditore in capo al coniuge).

Pertanto, il Collegio osserva come le esigenze solidaristiche familiari siano state in parte reputate recessive a fronte dell’esigenza di assicurare il soddisfacimento di altri concorrenti diritti di pari dignità costituzionale e come ciò induca a prediligere la tesi della natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, tesi che, senza vanificare in termini patrimoniali l’aspettativa vantata dal coniuge sui beni in oggetto, garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell’autonomia gestionale, quanto all’impresa, in capo all’altro coniuge, nelle ipotesi previste dall’art. 178 c.c., evitando un pregiudizio altresì per le ragioni dei creditori, consentendo in tal modo la sopravvivenza dell’impresa, e senza che le vicende dei coniugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della stessa.

Le Sezioni Unite affermano, quindi, la natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano creditizio, pari alla metà dell’ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività.

 

  1. Il principio di diritto

In conclusione, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15889/2022, afferma il seguente principio di diritto: “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data”.