Ultimissime

La riduzione della pena prevista per la scelta del "rito abbreviato" va applicata per ultima.
Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 43595 del 25 ottobre 2019.
Con la pronuncia in rilievo la Suprema Corte ha affermato che la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. va infatti computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della continuazione, al riconoscimento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, al giudizio di bilanciamento e all’applicazione della recidiva. Trattandosi infatti di una riduzione a carattere premiale e disancorata da ogni apprezzamento sul fatto e sul soggetto, non può essere ricondotta né alla categoria delle circostanze attenuanti né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico.