Ultimissime

La frequenza dei corsi di formazione interni della Polizia di Stato non da diritto all'indennità di missione.
Tar Lazio, Sez. I, sent. dell'8 settembre 2020, n. 9365.
Il ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio diritto a percepire, per la durata del corso di formazione per la nomina a Commissario della Polizia di Stato, l’indennità di missione ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 164 del 18/06/2002, così come confermato dal comma 12, art. 6 DPR 170/2007, nonché la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della stessa.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che “il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio, e tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa”. L’art. 7, comma 10, del D.P.R. n. 164 del 2002 “prevede la corresponsione dell’indennità di missione per la partecipazione a corsi addestrativi e formativi, che non possono essere che quelli destinati a dipendenti in servizio e per i quali non è previsto il collocamento in aspettativa: è evidente quindi che il diritto al trattamento di missione si riferisce solo a questo caso, mentre nel caso in esame la frequenza del corso non può essere riconosciuta come attività di servizio e comporta, in caso di esito positivo, la prima assegnazione nei ruoli della Polizia (con conseguente novazione del rapporto per coloro che già ne fossero dipendenti)” (ex plurimis: C. di St. n. 7235 e n. 7236 del 2010).
Ancora, è stato precisato che “il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio e tale non può essere considerata la frequenza del corso per vice ispettore della Polizia di Stato, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa. Invero, il regime di missione, previsto dall'art. 28, l. n. 668 del 1996, trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo mentre, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato. Ne consegue l'inapplicabilità della disposizione citata, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione” (cfr. TAR Roma n. 76/2018).