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La destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico non costituisce un vincolo espropriativo. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 25 giugno 2025, n. 5538.
La destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa.
