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La Suprema Corte si esprime sull'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di frode nell’esercizio del commercio.
Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 31 luglio 2023, n. 33418.
La terza Sezione penale ha affermato che integra l'elemento oggettivo del delitto di frode nell’esercizio del commercio l'applicazione sui latticini del bollo “IT” riferibile ad altro produttore, in quanto tale marcatura, mendace in ordine alla provenienza del bene, lede la correttezza nei rapporti commerciali, ingannando il consumatore e, al contempo, danneggiando l'effettivo produttore.