Ultimissime

La Suprema Corte in tema di revoca del programma di protezione dei collaboratori di giustizia.
Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 7 settembre 2020, n. 25225.
In tema di collaboratori di giustizia, la Quinta sezione ha affermato che la revoca del programma di protezione comporta il venir meno della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione, a decorrere dalla data in cui il provvedimento è portato a conoscenza del destinatario, con conseguente inidoneità sopravvenuta dell'elezione; sicché, in virtù del carattere volontaristico della collaborazione e, dunque, dell'elezione di domicilio, grava sul collaboratore revocato un onere di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in assenza di nuova elezione, è legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.