Ultimissime

La CGUE si esprime sulla reiterazione della domanda di protezione internazionale già respinta una prima volta.
CGUE, comunicato n. 155 del 9 settembre 2021, sent. nella causa C-18/20 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl.
Il diritto dell’Unione osta a che una domanda reiterata di protezione internazionale sia respinta in quanto inammissibile per il solo fatto che si basa su risultanze già esistenti all’epoca del procedimento relativo alla prima domanda.
Inoltre, la riapertura del primo procedimento al fine di esaminare il merito della domanda reiterata non può essere subordinata alla condizione che tale domanda sia stata presentata entro un determinato termine Un cittadino iracheno la cui prima domanda di protezione internazionale è stata respinta in modo definitivo dal Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo, Austria) ha presentato qualche mese dopo, dinanzi a questa stessa autorità, una domanda reiterata di protezione internazionale. Mentre aveva fondato la sua prima domanda sul fatto che temeva per la propria vita in caso di rientro in Iraq, dal momento che si era rifiutato di combattere per le milizie sciite (egli stesso è di confessione musulmana sciita) e che tale paese si trovava ancora in guerra, faceva ora valere che il vero motivo delle sue domande era attinente alla sua omosessualità, che sarebbe vietata dal suo paese e dalla sua religione. Egli spiegava che, all’epoca della sua prima domanda, non sapeva ancora che non avrebbe rischiato nulla in Austria rivelando di essere omosessuale.
Il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ha respinto tale domanda reiterata in quanto inammissibile, per il fatto che essa mirava a rimettere in discussione una decisione precedente di rigetto che aveva acquisito l’autorità di cosa giudicata. Infatti, secondo il diritto austriaco, ogni domanda reiterata fondata su elementi o risultanze già esistenti prima dell’adozione della decisione definitiva che chiude il procedimento precedente può comportare solamente la riapertura di tale procedimento e ciò solo se il richiedente non ha colpevolmente omesso di invocare i suddetti elementi o risultanze all’epoca del procedimento precedente. Solo elementi o risultanze che si sono prodotti successivamente, dopo l’adozione della prima decisione definitiva, possono giustificare l’apertura di un nuovo procedimento. Ritenendo che la sua domanda reiterata avrebbe dovuto comportare l’avvio di un nuovo procedimento, il richiedente in questione si è rivolto ai giudici austriaci. È in tale contesto che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva recante procedure comuni ai fini del riconoscimento dello status di protezione internazionale.
Con la sua odierna sentenza la Corte precisa che l’esame nel merito di una domanda reiterata di protezione internazionale, fondata su elementi o risultanze già esistenti anteriormente alla conclusione definitiva del primo procedimento, può, in linea di principio, e fatto salvo il rispetto dei principi e delle garanzie fondamentali previsti dalla direttiva, essere condotto nell’ambito della riapertura del procedimento che ha avuto ad oggetto la prima domanda. Una simile riapertura può, come in Austria, essere subordinata alla condizione che (i) tali elementi o risultanze nuovi aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale e (ii) il richiedente sia stato, senza alcuna colpa, impossibilitato a farli valere durante il procedimento precedente. Per contro, una simile riapertura non deve essere subordinata alla condizione che, come previsto dal diritto austriaco 2 , la domanda reiterata sia stata presentata entro un determinato termine.
Per l’ipotesi in cui le disposizioni di diritto austriaco applicabili alla riapertura del procedimento non garantiscano il rispetto delle condizioni di ammissibilità della domanda reiterata o non siano conformi ai principi e alle garanzie fondamentali previsti dalla direttiva, la Corte aggiunge inoltre che la domanda reiterata del richiedente in questione dovrebbe, nella fattispecie, essere esaminata nell’ambito di un nuovo procedimento amministrativo. In mancanza di trasposizione da parte dell’Austria, per simili nuovi procedimenti, della disposizione facoltativa della direttiva - che consente agli Stati membri di prevedere di proseguire l’esame della domanda reiterata solo se il richiedente sia stato, senza alcuna colpa, impossibilitato a far valere, durante il procedimento precedente, i nuovi elementi o le nuove risultanze, seppure già esistenti - l’avvio del nuovo procedimento non può essere rifiutato per il fatto che una tale colpa può essere imputata al richiedente.