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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Interpretazione della nozione di indispensabilità della prova in appello. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 27 luglio 2021, n. 5560.

Il potere istruttorio attribuito al giudice d’appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi in primo grado ed imputabili alla parte; è, invece, esercitabile se  la lacuna istruttoria è imputabile ad un’omissione del giudice di primo grado.

Ha chiarito la Sezione che il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, è da ritenere esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado: perché la parte non ne aveva la disponibilità, o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello.

Il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, non è esercitabile quando la lacuna istruttoria è interamente imputabile alla parte, poiché in ossequio al principio dispositivo (anche con metodo acquisitivo), il potere istruttorio d’ufficio del giudice amministrativo può essere esercitato a soccorso della parte che non ha la disponibilità delle prove, ma non a supplenza della parte che, pur avendo la disponibilità delle prove, non le abbia prodotte e non adduca giustificazioni per la sua omissione.

Se la lacuna istruttoria è imputabile ad un’omissione del giudice di primo grado, è invece ammissibile l’integrazione istruttoria in appello.