Ultimissime

Interpretazione degli atti amministrativi e dei bandi di gara. Pronuncia del TAR Palermo.
TAR Palermo, Sez. III, sent. del 22 giugno 2023, n. 2090.
In linea generale, occorre ribadire che l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale - con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare - ma, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, con la necessità del ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall'art. 1363 cod. civ. e quello dell'interpretazione secondo buona fede; corollario in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica è la necessità di attuare il principio del favor partecipationis secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, va preferita la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, e non quella restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l'interesse dell'amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 23/11/2022, n.10301).
Ebbene, nel caso di specie, la lex specialis non contiene un divieto esplicito per i concorrenti di presentare offerte al rialzo per valori percentuali superiori al 100%, ma si limita unicamente ad indicare come impossibile l’inserimento dei valori “0” e “100” nella cella relativa alla formulazione dell’offerta economica. Tale preclusione risponde, a giudizio del Collegio, ad una esigenza tecnica di dialogo con il sistema informatico, che evidentemente non è in grado di ricevere offerte con i valori 0 e 100 e, in mancanza di chiari e contrari indici emergenti dal testo del disciplinare di gara, non pare esprimere la volontà della stazione appaltante di non accettare rialzi superiori al 100% dell’importo a base d’asta.