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Inapplicabilità della previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cpp alla parte civile, al responsabile civile e al soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 15 febbraio 2024, n. 6993.
La Quinta Sezione penale ha affermato che non trova applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.