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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato depositato in cancelleria entro i termini di cui all’art. 369 cpc. Questione rimessa alle Sezioni Unite.

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Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. int. del 11 novembre 2022, n. 33270.

La Sesta Sezione Tributaria, in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato depositato in cancelleria entro i termini di cui all’art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.