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Illegalità della pena derivante dall'erronea applicazione da parte del tribunale per reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 10 luglio 2024, n. 27435.
La Prima Sezione penale ha affermato che l’illegalità della pena, derivante dall’erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l’eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.