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Il reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo va presentato obbligatoriamente in forma telematica ovvero anche in forma cartacea? Questione rimessa alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, Sez. III, ord. int. del 21 luglio 2021, n. 20844.
La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla questione se il reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo debba essere presentato obbligatoriamente in forma telematica ex art. 16 bis, comma 3 del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l., n. 221 del 2021 ovvero anche in forma cartacea ritenendosi atto introduttivo di un procedimento incidentale di cognizione estraneo al processo di espropriazione, quantunque ad esso intrinsecamente e funzionalmente collegato.